Aggiornamento: 07/10/2021
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO E SCARICHI INDUSTRIALI
Il Gestore garantisce all’utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.
Il Gestore mette a disposizione dell’ utente finale i seguenti mezzi di pagamento:
Presso gli sportelli
- tramite pos
- attivando la domiciliazione bancaria
- con assegni circolari o bancari
Presso altri esercenti utilizzando l’avviso pagopa allegato alla bolletta, tramite:
- contanti
- carta bancaria e/o carta di credito
- conto corrente
In alternativa si può pagare utilizzando i canali telematici abilitati (istruzioni sull’avviso di pagopa)
FATTURE DIVERSE DALLE PRECEDENTI
Le modalità di pagamento sono riportate sul documento.
