Aggiornamento: 07/10/2021

Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di
    cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO E SCARICHI INDUSTRIALI

Il Gestore garantisce all’utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.

Il Gestore mette a disposizione dell’ utente finale i seguenti mezzi di pagamento:

Presso gli sportelli

  • tramite pos
  • attivando la domiciliazione bancaria
  • con assegni circolari o bancari

Presso altri esercenti utilizzando l’avviso pagopa allegato alla bolletta, tramite:

  • contanti
  • carta bancaria e/o carta di credito
  • conto corrente

In alternativa si può pagare utilizzando i canali telematici abilitati (istruzioni sull’avviso di pagopa)

FATTURE DIVERSE DALLE PRECEDENTI

Le modalità di pagamento sono riportate sul documento.